Olio da agricoltura bioogica: il disciplinare

agricoltura, normativa europea olio di oliva
agricoltura, normativa europea olio di oliva

Il disciplinare contenuto nel Regolamento CE n.2092/91 (e successive
modificazioni ed integrazioni) sulla produzione di olio extra vergine d’oliva
ottenuto con metodi di agricoltura biologica reca una dettagliata normativa circa
tutte le fasi di lavorazione
Prima di essere frante, le olive possono essere lavate con sola acqua potabile
Esistono parametri che vanno rispettati in tutte le fasi del ciclo di lavorazione: i
37°C sono la soglia massima di temperatura della pasta. Solo acqua potabile è
utilizzabile durante la gramolatura. Non devono essere cedute molecole di sintesi
da tutti i materiali impiegati nel ciclo di lavorazione.
È vietato l’utilizzo di enzimi.
La separazione deve avvenire con l’utilizzo di centrifughe
verticali.
I vasi oleari ammessi sono in cemento o rivestiti con piastrelle vetrificate o in
terracotta o in acciaio inox. Sono vietati i vasi in vetroresina.
I recipienti ammessi per l’immissione al consumo sono in vetro, preferibilmente
scuro, e in terracotta, con tappi a norma di legge. Durante le operazioni di
confezionamento non vi deve essere alcuna commistione con altri prodotti non
bio.
Sulle etichette vanno riportati la zona di produzione delle olive, il frantoio e la ditta
di imbottigliamento, nonché l’anno di produzione. Le etichette debbono
specificare, inoltre, il tipo di molitura utilizzata.
I tagli sono consentiti. Se gli oli provengono da zone diverse deve essere indicato
sull’etichetta.

Se avviene il taglio tra oli o olive in conversione e biologiche, il prodotto ultimo
sarà dichiarato in “conversione”.

Lorenzo Preziosa

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