Si parla sempre più spesso di etichettatura sui prodotti alimentari e sempre nuove norme inducono i produttori a fornire etichette precise e dettagliate. Anche per l’olio extravergine di oliva esistono norme per una giusta informazione del prodotto.
Il primo regolamento risale al 1966 ma è dal 2002 che queste norme diventano più dettagliate. Si comincia a parlare di denominazioni DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione di origine protetta), di Comunità Europea e di indicazioni specifiche da dover riportare in etichetta.
Bisogna quindi dichiarare sia la zona di raccolta delle olive che quella di estrazione dell’olio. Non bisogna indurre l’acquirente in errore attribuendo proprietà che non possiede o presentando caratteristiche specifiche presenti in realtà anche in altri tipi di olio.
Specifica, inoltre, le diciture da usare in etichetta per i vari tipi di olio d’oliva che sono:
Per l’olio extravergine di oliva “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.
Per l’olio di oliva vergine “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.
Per l’olio di oliva – composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”
Per l’olio di sansa di oliva “olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive” oppure ” olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”.
Le ultime norme sono state introdotte nel 2016 in cui viene resa obbligatoria la tabella di dichiarazione nutrizionale e il termine minimo di conservazione.
La dichiarazione nutrizionale deve contenere:
– valore energetico (riferito a 100g/100ml di prodotto)
– grassi
– acidi grassi saturi
– carboidrati
– zuccheri
– proteine
– sale
Il termine minimo di conservazione viene stabilito dal produttore e va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno; oppure con “da consumarsi preferibilmente entro fine” quando la data è composta solo da mese e anno.
Nel caso in cui l’olio extravergine di oliva sia prodotto da una sola campagna (ad esempio 100% italiano) va obbligatoriamente messo in etichetta indicando la campagna di produzione (la prossima sarà la 2016/2017).
Norme sull’etichettatura
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